Turris deferita dalla Procura Federale, arriva la decisione del Tribunale Federale Nazionale

Turris deferita dalla Procura Federale, arriva la decisione del Tribunale Federale Nazionale

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha emesso il proprio verdetto riguardo al deferimento avanzato dal Procuratore Federale nei confronti di Antonio Piedepalumbo e della Turris. Di seguito la decisione:

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 2841 /108pf24-25/GC/blp del 31 luglio 2024 nei confronti di:
1) il sig. PIEDEPALUMBO Antonio, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della S.S. Turris Calcio S.r.l.:
a) per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V, punto 5) e dall’art. 85, lett. A), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F. per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver provveduto, in data 1° luglio 2024, al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alla mensilità di maggio 2024 (per un
ammontare complessivo pari a euro 112.054,00) attraverso bonifici bancari addebitati sui conti correnti intestati alle società Consorzio Multiservizi e Vinci Costruzioni S.r.l., nonché al pagamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di aprile 2024 (perun ammontare complessivo pari a euro 21.930,00) attraverso addebiti sul conto corrente intestato alla società Consorzio Multiservizi, diversi dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali.
2) la società S.S. TURRIS CALCIO S.R.L.:
a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti;
b) per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 85, lett. A), par. V, punto 5) e dell’art. 85, lett. A), par. VI, punto 5) delle NOIF che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle Società in modo diretto. Gli accordi ex art. 127 CGS Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Antonio Piedepalumbo e la società SS Turris Calcio Srl hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale e gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi in rappresentanza dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
– per il sig. Antonio Piedepalumbo, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda;
– per la società SS Turris Calcio Srl, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

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