Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy, Avv. Massimo Romeo e Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 3 Marzo 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
Società – Ammenda
Euro 1.300,00 COSTA D’AMALFI – Per avere al termine della gara un proprio sostenitore rivolto espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara, nella circostanza lanciava due sputi all’indirizzo dell’Ufficiale di gara che lo colpivano alle braccia e sulla schiena.
Euro 600,00 TAURUS ACERRANA 1926 – Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (6 fumogeni) nel settore loro riservato.
Euro 500,00 SARNESE 1926 ASD – Per avere propri sostenitori in campo avverso introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico, ed in particolare, 5 fumogeni nel settore loro riservato.
Euro 200,00 PALMESE A.S.D. – Per avere utilizzato, nel corso della gara, 2 fumogeni nel settore loro riservato.
Dirigenti – Inibizione fino al 11/5/2025
SENATORE FRANCESCO (COSTA D’AMALFI) – Allontanato per essere entrato sul terreno di gioco e avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara. Al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi reiterava la condotta profferendo anche espressioni intimidatorie.
Squalifica per due gare effettive
FIGLIOMENI GIUSEPPE (GELBISON S.S.D. A.R.L.) -Per essere entrato sul terreno di gioco protestando all’indirizzo del Direttore di gara; alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava la condotta.
Allenatore – Squalifica per una gara effettiva
ARMONIA NICOLA (FLEGREA PUTEOLANA SSD ARL) – Per avere rivolto espressioni provocatorie ai componenti della panchina avversaria.
Calciatori espulsi
Squalifica per quattro gare effettive
D’ORSI RAFFAELE (PALMESE A.S.D.) – Per aver rivolto irriguardosa offensiva all’indirizzo del Direttore di gara.
Squalifica per due gare effettive
CASSATA ANDREA (TAURUS ACERRANA 1926) – Per avere strattonato un calciatore avversario all’altezza del petto.
Squalifica per una gara effettiva
CROCE ANTONIO (GELBISON S.S.D. A.R.L.) – Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infr)
MASSA FRANCESCO (COSTA D AMALFI)