Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: multa Juve Stabia e stangata Kanoute. Giugliano, stop a due attaccanti

Giudice-Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 27 e 28 Febbraio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

€ 1500 JUVE STABIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 15° ed al 25° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel recinto di gioco due petardi di elevata potenza, di cui uno al 48° minuto del secondo tempo ed un altro al termine della gara;

C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 28° minuto del secondo tempo, due bottigliette di acqua da mezzo litro semipiene con il tappo, all’indirizzo dei calciatori del Catanzaro, intenti a festeggiare una rete, senza colpire alcuno.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

KANOUTE MAMADOU YAYE (AVELLINO)
per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario IDDA RICCARDO in quanto, dopo essere stato spinto più volte da questo ultimo, reagiva mettendogli le mani al collo senza stringere e, successivamente, spintonandolo con forza e facendolo cadere a terra. Nell’occasione l’avversario non riportava danni fisici e si rialzava dopo qualche secondo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIOVACCARI FEDERICO (GIUGLIANO)

SORRENTINO LORENZO (GIUGLIANO)