Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 20 e 21 Novembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETÀ
AMMENDA € 1.000,00

JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 37° minuto del primo tempo, dal Settore Curva Sud, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al termine del primo tempo, dal Settore Distinti, due bottigliette d’acqua semipiene sul terreno di gioco, una della quali colpiva un Collaboratore della Procura Federale, senza arrecare danno.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità della condotta sub 2) e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r.c.c.).

AMMENDA € 800,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 24° e al 45° minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere divelto un seggiolino posto all’interno dello stesso Settore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CANEO BRUNO (TURRIS)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si dirigeva verso l’Arbitro e pronunciava al suo indirizzo una frase irriguardosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MATERA ANTONIO (TURRIS)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto dalla panchina si dirigeva verso l’Arbitro e pronunciava al suo indirizzo una frase offensiva.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CADILI ANDREA (CASERTANA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
PASTINA CHRISTIAN DIEGO (BENEVENTO)
BALDI MATTEO (JUVE STABIA)
CANDELLONE LEONARDO (JUVE STABIA)
MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA)