Serie C, il Giudice Sportivo: multate Catania e Torres dopo le gare con Avellino e Benevento. Carli sanzionato

Giudice-Sportivo

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 22 Maggio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

AMMENDA € 1.500,00 – CATANIA A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva Nord intonato: 1. al 22° minuto della gara un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi della squadra avversaria; 2. al 77° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa,
denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, durante la gara, sei bottigliette di plastica semipiene all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze; 2. un suo sostenitore, a fine gara, scavalcato la recinzione introducendosi sul terreno di gioco per chiedere la maglia ad uno dei giocatori della propria squadra: lo stesso veniva subito allontanato grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine.

AMMENDA € 200,00 – TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 30° minuto del primo tempo, due bicchieri di plastica pieni di liquido sul recinto di gioco nelle immediate vicinanze della postazione di un fotografo.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 MAGGIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
CARLI MARCELLO (BENEVENTO) – per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione; successivamente si recava negli spogliatoi per scusarsi dell’accaduto con l’Arbitro.