Serie C – Avellino multato, Perinetti inibito. Due turni a Balde, uno a Sgarbi: le decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 25 marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETÀ
AMMENDA € 300,00 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere divelto trenta seggiolini posti all’interno dello stesso Settore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 9 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
PERINETTI CASONI GIORGIO (AVELLINO)
A) per avere, al termine della gara, lungo il tragitto che conduce dal terreno di gioco agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2 in quanto, pronunciava frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato;B) per avere, nella zona antistante gli spogliatoi, reiterato il predetto comportamento nei confronti dell’Arbitro, in quanto pronunciava nei suoi confronti frasi irrispettose;C) per avere, ancora una volta reiterato le proteste nei confronti della Quaterna Arbitrale, nella zona del parcheggio.Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
BALDE BALDE IBOURAHIMA (GIUGLIANO)
per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, mentre l’avversario recuperava il pallone nella porta dopo la segnatura di una rete, appoggiava la testa sulla di lui fronte e lo colpiva con una testata di media intensità. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e le modalità concrete del colpo inferto e, dall’altra, l’essere il fatto stato commesso a gioco fermo e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SGARBI LORENZO (AVELLINO)
per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a gioco fermo, pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
COCETTA NICCOLO (TURRIS)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
ROCCA MICHELE (AVELLINO)
MASELLI SERGIO (GIUGLIANO)