Serie C- Ammende per Turris, Avellino e Giugliano. Due turni a Di Dio: tutte le decisioni del Giudice Sportivo

Giudice-Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell’11 Aprile 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:

SOCIETÀ
AMMENDA

€ 600 TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 AVELLINO per avere i propri sostenitori occupanti il Settore Curva Sud intonato:
1. al 47° minuto del primo tempo, per tre volte cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari;
2. al 24° minuto del secondo tempo, per tre volte, e al 27° minuto del secondo tempo, ripetuto per oltre un minuto, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi di altra Squadra avversaria;
3. al 49° minuto del primo tempo intonato, per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 400 GIUGLIANO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una pluviale e due
seggiolini posti all’interno del Settore Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALDERISI GIUSEPPE (GELBISON)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava platealmente per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI DIO FLAVIO (GIUGLIANO)
per avere, al 24°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, durante un contrasto aereo sgomitava in maniera violenta nei confronti del calciatore avversario colpendolo al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità intrinseca del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta e, dall’altra, che non sono derivate conseguenze a carico di quest’ultimo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CASARINI FEDERICO (AVELLINO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCACCABAROZZI JACOPO (JUVE STABIA)