giudice sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 9 e 10 Dicembre 2024 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

AMMENDA € 1.200,00

CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fattin violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 6° minuto del primo tempo, all’ 8°, 10°, 12° 13°, 14° e al 35° minuto del secondo tempo, dodici fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 4° minuto del primo tempo, al 15° e al 19° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un petardo di forte intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze e, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 15° e al 17° minuto del secondo tempo, due petardi di forte entità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DE PAOLI ANDREA (GIUGLIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

FALASCA MATTEO (CASERTANA)