stadio chiovato

Il Giudice Sportivo si esprime in merito ai due ricorsi presentati in Promozione. Di seguito la nota ufficiale apparsa sui canali della LND Campania:

Gara del 7/9/2024 NEAPOLIS – NUOVA NAPOLI NORD

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Francesco Zaccaria letto il ricorso proposto dalla società CS NEAPOLIS relativo alla gara in epigrafe con il quale la società ricorrente richiedeva, ex art. 10 CGS, la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente NUOVA NAPOLI NORD per avere quest’ultima società schierato, nella gara NEAPOLIS – NUOVA NAPOLI NORD del Campionato Promozione, disputatasi in data 7.09.2024, il calciatore CAPONE GIANLUCA (2.01.2000) in posizione irregolare, in quanto asseritamente tesserato con la società ASD RIONETERRA. La resistente non produceva memorie. Esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: il calciatore Capone Gianluca (2.01.2000) risulta tesserato a far data dal 6.09.2024 per la società NUOVA NAPOLI NORD. Tanto rilevato PQM delibera: di rigettare il ricorso proposto dalla società CS NEAPOLIS e confermare il risultato di 1 – 1, acquisito sul TDG. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva rimandando al Comunicato Ufficiale per gli altri provvedimenti.

Gara dell’8/9/2024 RIONE TERRA – F.CLUB VIRIBUS UNITIS 100

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Francesco Zaccaria letto il ricorso proposto dalla società RIONE TERRA relativo alla gara in epigrafe con il quale la società ricorrente richiedeva, ex art. 10 CGS, la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente F. CLUB VIRIBUS UNITIS 100 per avere quest’ultima società schierato, nell’incontro RIONE TERRA – F. CLUB VIRIBUS UNITIS 100 del Campionato Promozione, disputatosi in data 8.09.2024, il calciatore CARBONE NICOLA (8.09.2006) in posizione irregolare. Il Sig. CARBONE NICOLA, come riportato in referto dal DDG, entrava in campo al min. 20 del II tempo subentrando al calciatore Boccia Manuel.

Esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: il Sig. Carbone nel corso della stagione sportiva 2023/2024 veniva sanzionato, come da C.U. C.R. CAMPANIA n.102 del 14 marzo 2024, per recidività in ammonizione; il predetto non scontava la squalifica comminatagli nella stagione sportiva 2023/2024 atteso che riceveva la quinta ammonizione allorquando militava nella società FC Casalnuovo nel corso dell’ultima partita del Campionato Under 18 disputatasi in data 10.03.2024 tra le società Fro Calcio e FC Casalnuovo; letta la memoria prodotta dalla resistente, ritenendo di non poter seguire l’iter logico argomentativo proposto, atteso che, a parere di questo Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, il principio cui dare prevalenza nel caso di specie è quello della effettività della sanzione.

Pertanto, in questo caso, non ha pregio l’argomentazione per la quale vi è differente portata dei principi di cui all’art. 21 CGS (prevalenza del principio di omogeneità su quello di afflittività di cui alla sentenza della Corte Federale di Appello n. 0027 – 2019 a Sezioni Unite citata dalla resistente). In questi termini cfr. la decisione n. 0105 Corte Federale di Appello 2022 – 2023 a Sezioni Unite: “Questa Corte ritiene, pertanto, che, in applicazione del principio dell’effettività della sanzione, la stessa, intanto, può essere scontata nella stagione successiva nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri anche nella nuova stagione nei limiti di età previsti per parteciparvi. Ove, invece, il tesserato nella successiva stagione non appartiene più a quella categoria per aver superato il limite di età, ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, deve scontare la sanzione in una gara ufficiale della prima squadra della nuova società.

Più specificatamente, si osserva che, in caso di cambiamento di status intervenuto da una stagione sportiva all’altra (da “in quota” a “fuoriquota”), l’unica possibilità per garantire che la sanzione venga effettivamente e concretamente espiata sia quella che la stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra. Diversamente opinando, essendo del tutto ipotetico che il calciatore continui a giocare nella pregressa categoria come “fuori quota”, si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, che deve essere sempre attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio”. In questo caso il Sig. Carbone Nicola non può partecipare al Campionato Regionale Under 18 attesa l’impossibilità di utilizzare calciatori “fuori quota” in questa categoria, cfr. C.U. n. 1 C.R. Campania del 3 luglio 2024. Pertanto, si ritiene di condividere quanto statuito nella più recente decisione n. 0105 Corte Federale di Appello 2022 – 2023 a Sezioni Unite.

P.Q.M. delibera accogliere il ricorso proposto dalla società RIONE TERRA e, per l’effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società resistente F. CLUB VIRIBUS UNITIS 100 con il risultato di 3 – 0 in favore della ricorrente RIONE
TERRA; infligge, inoltre, l’ammenda di euro 250,00 alla società F. CLUB VIRIBUS UNITIS 100; infligge la squalifica per una giornata, da sommarsi a quella non scontata, al calciatore CARBONE NICOLA; infine, squalifica per una giornata il dirigente accompagnatore della società F. CLUB VIRIBUS UNITIS 100 Sig. Giuliano Mario. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva. Si rimanda al C.U. per gli altri provvedimenti.