giudice sportivo lega pro

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 13 e 14 Gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

AMMENDA € 600,00

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 7° e al 9° minuto del primo tempo, tre petardi (di cui due di elevata intensità) nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 6° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

SORRENTO per avere la totalità dei suoi sostenitori (circa sessanta), posizionati nel Settore Tribuna Scoperta Ospiti, durante il minuto di raccoglimento, intonato un coro oltraggioso nei confronti di istituzioni calcistiche, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa l’occasione nella quale è stato intonato il coro, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

CASERTANA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver, al 22° minuto del primo tempo, esploso nel proprio Settore un petardo di moderata intensità, senza
conseguenze;
B) per avere causato il ritardo, a causa della riparazione delle reti di porta:
1. di due minuti dell’inizio della gara;
2. di due minuti dell’inizio del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione fra le condotte sub B), applicato il cumulo materiale, misura della sanzione [€ 200 per la condotta sub A) e € 200 per le condotte sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificateconseguenze dannose per la condotta sub A) (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CARRETTA MIRKO (CASERTANA)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante la contesa del pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)