Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 10 e 11 Febbraio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

AMMENDA € 400,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 20° minuto del primo tempo e al 15° minuto del secondo tempo, due petardi nel proprio Settore senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00
BENEVENTO per avere i propri sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Est, al 35° minuto del primo tempo, esposto uno striscione non autorizzato per circa un minuto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 FEBBRAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

TALDO CARLO (CASERTANA) per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIANCOLINO RAFFAELE (AVELLINO) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo usciva dall’area tecnica e lo spintonava, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TRIBUZZI ALESSIO (AVELLINO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in reazione ad una manata ricevuta, senza alcuna possibilità di giocare il pallone in quanto il gioco era stato interrotto, lo afferrava per il collo con la mano spingendolo con violenza a terra, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere, la delicatezza della parte del corpo attinta e la perpetrazione del gesto a gioco fermo (r. Assistente Arbitrale n. 1).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASTELLANO FABIO (TURRIS) per avere, al 32° minuto circa del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava platealmente e pronunciava al suo indirizzo frasi ingiuriose ed irrispettose, per dissentire nei confronti di una sua decisione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BERRA FILIPPO (BENEVENTO)

NDIAYE MAISSA CODOU (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BARONE LUMAGA MARIO (CAVESE) per avere, al termine della gara, mentre le squadre si trovavano ancora sul terreno di gioco ed erano dirette verso gli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, lo colpiva alle spalle con la mano aperta e con notevole forza all’altezza della nuca, procurandogli dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della condotta dopo il termine della gara (r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)