Serie C – Ammenda per la Casertana. Inibiti Cacace del Sorrento e Primicile della Turris. Multato il corallino Esempio: le decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 30 e 31 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETÀ
AMMENDA € 200,00
CASERTANA per avere propri sostenitori danneggiato tre pannelli batti-tacco nel Settore Ospiti a loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 NOVEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA
CACACE DAVIDE (SORRENTO)
1. per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina uscendo dall’area tecnica per protestare nei confronti di una sua decisione;
2. alla notifica del provvedimento di espulsione, pronunciava all’indirizzo dell’Arbitro una frase offensiva. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 NOVEMBRE 2023
PRIMICILE ROSARIO (TURRIS)
per avere, al termine della gara, nella zona antistante allo spogliatoio, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, avvicinava l’Arbitro e pronunciava al loro indirizzo frasi irriguardose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r c.c.).
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
ESEMPIO STEFANO (TURRIS)
per avere fatto accesso negli spogliatoi nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).