Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 10 Marzo 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETÀ
AMMENDA € 200,00
AVELLINO per avere i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Nord Settore Ospiti, dal 45° al 47° minuto del primo tempo, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta i considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
ALOISI TOMMASO (AVELLINO)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, in reazione alle offese ricevute da parte del SIG. DOMENICA ROMA, gli si avvicinava e proferiva a sua volta nei suoi confronti parole offensive e minacciose. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RUSSO DANILO (GIUGLIANO)
per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
FUSCO FRANCESCO (SORRENTO)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con la gamba
all’altezza del petto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere.