Giudice Sportivo Serie C, Avellino e Casertana multate. Un turno di stop a Pugliese della Turris
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 28 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
AMMENDA € 2.500,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 17° minuto del primo tempo, diciassette petardi di elevata intensità di cui dieci sul terreno di gioco e sette nel recinto di gioco (nei pressi dell’area di rigore occupata dalla squadra avversaria) e, diciassette fumogeni, di cui dieci sul terreno di gioco e sette nel recinto di gioco (nei pressi dell’area di rigore occupata dalla squadra avversaria) così provocando la bruciatura del manto erboso e la
sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa cinque minuti per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione;
2. al 19° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 400,00
AVELLINO per avere i suoi sostenitori (circa il 40%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato:
1. al 55° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa dieci secondi, nei confronti dei tifosi avversari di un’altra squadra;
2. al 57° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa dieci secondi, nei confronti della città di altra squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)