giudice sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 24 e 25 marzo 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

AMMENDA € 800,00

CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 22° minuto del secondo tempo, tre fumogeni, nel recinto di gioco, (pista di atletica);
2. al 28° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco (pista di atletica); rendendo necessaria, in entrambe le circostanze, l’intervenuto dei Vigili del Fuoco, per consentirne la relativa rimozione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.- documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 700,00

SORRENTO per l’indebita presenza, ad inizio della gara, di sette persone (anziché cinque) sulla panchina aggiuntiva; grazie all’intervento dei Collaboratori della Procura Federale e del Commissario di Campo due delle predette persone non autorizzate si allontanavano dalla panchina. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del secondo tempo, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE ED € 500,00 DI AMMENDA

MAIURI VINCENZO (CAVESE)
A) una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione;
B) Euro 500 di ammenda per avere, dopo il provvedimento di espulsione, in più occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente dalla Tribuna in
violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIORGIONE CARMINE (GIUGLIANO)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti del tesserato avversario in quanto lo provocava creando così un clima di tensione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PIANA LUCA (CAVESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PANICO GIUSEPPE ANTONI (AVELLINO)

HEINZ JONAS (CASERTANA)