Giudice Sportivo Serie C – Ammende per Avellino e Giugliano. Multato anche il difensore dei tigrotti Solcia

Giudice Sportivo Serie C – Ammende per Avellino e Giugliano. Multato anche il difensore dei tigrotti Solcia

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

AMMENDA € 1.500,00 

AVELLINO per l’indebita presenza sul terreno di gioco, al 37° minuto del secondo tempo, di un soggetto non identificato ma riconducibile alla società il quale si avvicinava alla panchina avversaria così determinando un clima di tensione e costringendo l’Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto; al termine della gara, il medesimo soggetto reiterava il proprio comportamento avvicinandosi ai tesserati avversari creando nuovamente un clima di tensione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta ivi compresa la sospensione della gara (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).

AMMENDA € 200,00
GIUGLIANO per avere, alcuni dei propri tesserati, al 48° minuto del secondo tempo, subito dopo la segnatura della rete del pareggio da parte della propria
squadra, tenuto un comportamento non corretto, in quanto, nell’esultare sotto la Tribuna Centrale, danneggiavano due cartelloni pubblicitari (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

VITALE GAETANO (CAVESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PALMIERO LUCA (AVELLINO)

PAGLINO STEFANO (CASERTANA)

AMMENDA € 500,00

SOLCIA DANIELE (GIUGLIANO) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, subito dopo la segnatura della rete del pareggio da parte della propria squadra, tenuto un comportamento non corretto, in quanto, nell’esultare sotto la Tribuna Centrale, sferrava un calcio su un cartellone pubblicitario danneggiandolo e provocando la reazione dei tesserati avversari. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

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