Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 24 e 25 Febbraio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETÀ
AMMENDA € 700,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. fatto esplodere, al 7° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel proprio Settore, senza conseguenze;
2. lanciato, al termine della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, in direzione dei calciatori della propria squadra che si erano recati sotto il Settore Curva Ospiti, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che la condotta sub 2. è stata posta in essere nei confronti di calciatori della propria squadra (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 MARZO 2025
TALDO CARLO (CASERTANA)
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di
una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)
EGHAREVBA DESTINY EFOSA (CASERTANA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, protestava platealmente e gesticolando pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
LORETO CIRO (CAVESE)