Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 18 e 19 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
SOCIETÀ
AMMENDA € 2.000,00
AVELLINO
A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Avellino, intonato, al 56° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per cinque minuti che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 10° minuto della gara, un fumogeno e due petardi di notevole potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerati la particolare odiosità della condotta sub A) e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 900,00
CASERTANA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e tenuto conto del precedente specifico a carico della società sanzionata (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
BENEVENTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai propri sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato numero 6 seggiolini del settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata disputava la gara in
trasferta (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
GIUGLIANO per avere i suoi sostenitori (75%) posizionati nel Settore Tribuna Laterale Sud intonato:
1. durante l’ingresso in campo delle Squadre, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario, ripetuto ininterrottamente per un minuto;
2. al termine del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario, ripetuto ininterrottamente per un minuto.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 MARZO 2024
ESPINOSA LUCA (GIUGLIANO)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 APRILE 2024
AMODIO ANTONIO JUNIOR (GIUGLIANO)
A) per avere fatto accesso nel recinto di gioco ed esservi trattenuto per tutto la gara, senza essere iscritto in distinta;
B) per avere prima dell’inizio, tra il primo e secondo tempo e al termine della gara, fatto accesso negli spogliatoi ed esservi ivi trattenuto, senza essere iscritto in distinta. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e ritenuta la continuazione (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
LOVISA MATTEO (JUVE STABIA)
per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto sulla panchina principale in luogo della panchina aggiuntiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
PINATO MARCO (BENEVENTO)
Il Giudice Sportivo, inoltre, dopo quanto accaduto durante il derby contro la Juve Stabia, ha sanzionato la Società Casertana con l’obbligo di disputare una gara casalinga con l’intero Settore denominato “Distinti” privo di spettatori e con l’irrogazione di euro 1.000 di ammenda. Qui il comunicato completo.