Giudice Sportivo – Avellino multato: le motivazioni

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All’indomani del tredicesimo turno di ritorno del girone C di Serie C, il giudice sportivo Stefano Palazzi ha comunicato le sue decisioni. L’Avellino ha ricevuto una multa di 3000 euro per le seguenti motivazioni:

A) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere, al 1°minuto del primo tempo e al 13° e 27°minuto del
secondo tempo, fatto esplodere nel settore della curva sud, loro destinato, tre petardi di media potenza;
B) per avere i suoi sostenitori posizionati in curva sud, al 30°minuto del secondo tempo, intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari;
C) per avere i suoi sostenitori posizionati in curva sud, al termine della gara, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi
enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto nella specie di discriminazione territoriale ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo raziale o etnico. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

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