giudice sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 17 e 18 Febbraio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETÀ

AMMENDA € 2.000,00
CAVESE
A) per avere i suoi raccattapalle, durante tutto il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, in quanto, nel corso del secondo tempo, ritardavano volontariamente e sistematicamente la restituzione dei palloni creando così un clima di tensione;

B) per avere, uno dei suoi tesserati, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto al termine della gara, mentre quest’ultimo faceva rientro negli spogliatoi, lo seguiva sino alla porta di accesso dello spogliatoio, proferendo frasi irriguardose e offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 FEBBRAIO 2025

BISOGNO LUCA (CAVESE) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva dall’area tecnica protestando veementemente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 MAGGIO 2025

DE LIGUORI VINCENZO (CAVESE)  per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa, minatoria e ingiuriosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2 in quanto, mentre quest’ultimo si trovava ancora sul terreno di gioco, gli si avvicinava con fare minaccioso e gli appoggiava la mano sul petto; si frapponeva davanti all’entrata del tunnel che conduce agli spogliatoi impedendogli l’ingresso; pronunciava frasi ingiuriose e gravemente minacciose nei suoi confronti per contestarne l’operato; venendo bloccato solo grazie all’intervento di altri tesserati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a) e b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la sua particolare gravità (r. Assistente Arbitrale n. 2).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 MARZO 2025

LOGIUDICE PASQUALE (CAVESE) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, mentre quest’ultimo percorreva il tunnel che conduce agli spogliatoi, gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestare l’operato, venendo bloccato grazie all’intervento di due persone. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

COLLABORATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

D’ ALTERIO SALVATORE (CAVESE)
A) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, si avvicinava a quest’ultimi inveendo contro gli stessi e cercando il contatto
fisico rendendo necessario l’intervento di tesserati della propria squadra e dei Collaboratori della Procura Federale;

B) per avere, durante tutta la gara, tenuto un comportamento non corretto prendendo posto
sulla panchina principale in luogo della panchina aggiuntiva;

C) per avere, durante quasi tutto il secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, proferiva frasi irriguardose nei suoi confronti per
contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la gravità della condotta posta in essere (r. proc. fed., integrazione r. proc. fed.).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

VITALE GAETANO (CAVESE)