giudice sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 3 e 4 Febbraio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

AMMENDA € 900,00

BENEVENTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere esploso nel proprio Settore, cinque petardi, senza conseguenze;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Ritenuta la continuazione in ordine alle condotte sub A), misura della sanzione in cumulo materiale [€ 500 per condotta sub A) e € 400 per condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 25, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose relativamente alla condotta sub A) (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

GIUGLIANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua piena nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

CAVESE
A) per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Curva, intonato, al 20° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per due volte;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, esposto, dal 14° minuto del primo tempo al 21° minuto del primo tempo e, dal 24° minuto del primo tempo fino al termine della gara, uno striscione di circa 20 metri per 1,20 metri, non autorizzato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 11 FEBBRAIO 2025
FRACCHIOLLA DOMENICO (GIUGLIANO) per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo essere stato richiamato più volte dall’Assistente Arbitrale n. 1 e dal IV Ufficiale, usciva dall’area tecnica e pronunciava frasi irriguardose nei confronti dell’Arbitro per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG. FRACCHIOLLA.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

VIVIANI MATTIA (BENEVENTO)

RIZZO AGOSTINO (CAVESE)