Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 27 e 28 Gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
AMMENDA € 1.000,00
CASERTANA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 5 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (recidiva, r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 5° e al 16° minuto del primo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 15° minuto del primo tempo, un fumogeno, nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
CARLI MARCELLO (BENEVENTO)
per avere, durante tutta la gara, tenuto un comportamento non corretto prendendo posto sulla panchina principale in luogo della panchina aggiuntiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (VIII INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA
ESEMPIO STEFANO (TURRIS)
per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti sul fianco, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
ENRICI PATRICK (AVELLINO)
VANO MICHELE (CASERTANA)
DEMIROVIC ELIAN (GIUGLIANO)