giudice sportivo

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso della società ASD Castel Volturno Calcio 22 relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Virtus Afragola Soccer per avere quest’ultima utilizzato un calciatore Drame Aliuou Ibrhaime (20.06.2006) in posizione irregolare.

Letta la memoria della resistente. Esperiti gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC – LND, rilevato che: – il completamento della pratica di tesseramento del calciatore Drame Aliuou Ibrhaime (20.06.2006) avveniva in data 16.01.2025; – la verifica da parte dal competente Ufficio avveniva in data 17.01.2025; – il calciatore veniva regolarmente tesserato per la società ASD Virtus Afragola Soccer dal 17.01.2025.

PQM delibera accogliere il ricorso proposto e per l’effetto: – infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD Virtus Afragola Soccer con il risultato di 3 – 0 in favore della società ASD; – squalificare per una giornata il calciatore Drame Aliuou Ibrhaime (20.06.2006) della società ASD Virtus Afragola Soccer; – squalificare per una giornata il dirigente accompagnatore della società ASD Virtus Afragola Soccer, Iengo Marco; infliggere l’ammenda di euro 200,00 alla società ASD Virtus Afragola Soccer.

Comunicato Giudice Sportivo