Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 23 e 24 Dicembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
AMMENDA € 700,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 6° minuto del primo tempo e al 39° minuto del secondo tempo, due petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
CAVESE
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del secondo tempo, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al 45° minuto del secondo tempo, per circa tre minuti, tre striscioni di circa 10 metri ciascuno, che componevano una frase oltraggiosa nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
BENEVENTO per avere i propri tesserati danneggiato parti dei servizi igienici dello spogliatoio loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ESEMPIO STEFANO (TURRIS) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DE CRISTOFARO ANTONIO (AVELLINO)
PRISCO ANTONIO (BENEVENTO)
NJAMBE MOUSSADJA (GIUGLIANO)
BLONDETT EDOARDO (SORRENTO)