Serie C, il Giudice Sportivo: multe per Avellino, Casertana, Cavese e Turris. Inibiti due dirigenti
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 2 e 3 Settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
AMMENDA € 1.500,00 CASERTANA per avere un suo sostenitore, al termine della gara mentre i giocatori stavano scendendo le scale di accesso agi spogliatoi, proferito un epiteto razzista, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica, nei confronti di un calciatore della società avversaria.
AMMENDA € 700,00 TURRIS per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato, al 92° minuto della gara, due cori offensivi e insultanti, ripetuti ciascuno per cinque volte, nei confronti dei tifosi avversari di un’altra squadra.
AMMENDA € 600,00 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 16°
minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
AMMENDA € 500,00 CAVESE per avere i suoi raccattapalle, durante tutto il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la consegna dei palloni e così provocando ritardi nella ripresa del gioco.
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 SETTEMBRE 2024
CONDO’ LUIGI (AVELLINO) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, protestava ripetutamente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. c.c., panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 SETTEMBRE 2024
SCOGNAMIGLIO GENNARO (GIUGLIANO) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto provocava gli stessi con parole e gesti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. c.c., panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE – DE CRISTOFARO ANTONIO (AVELLINO)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR) – PAGLINO STEFANO (CASERTANA) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina, e pronunciava parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.