giudice sportivo lega pro

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 3 Giugno 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:

GARA L.R. VICENZA – AVELLINO DEL 2 GIUGNO 2024
Il Giudice Sportivo, letta la relazione redatta dalla Procura Federale, in particolare con riferimento a quanto accaduto nel corso della gara relativamente al contatto tra alcuni sostenitori della Società Avellino e due Stewart in servizio presso il Settore Ospiti ed il loro ferimento, invita la Procura Federale a svolgere ulteriori approfondimenti istruttori utili alla puntuale ricostruzione dei fatti, acquisendo ulteriori elementi a riscontro di quanto riferito dal tesserato della Società L.R. VICENZA. Con riserva di adottare i più opportuni provvedimenti e fermi rimanendo i provvedimenti già adottati.

AMMENDA € 3.000,00

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. in concomitanza con l’inizio della gara, dal Settore Gradinata Sud, un bengala, sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 14° minuto del primo tempo, dal Settore Distinti Numerati, un bengala sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. al 19° minuto del secondo tempo, dal Settore Gradinata Sud, un bengala sul terreno di gioco, senza conseguenze;
4. al 19° minuto del secondo tempo, dal Settore Gradinata Sud, una bottiglietta vuota sul terreno di gioco, senza conseguenze;
5. dal 19° minuto al 23° minuto del secondo tempo, dal Settore Distinti, in risposta ai lanci effettuati dai tifosi avversari, tre fumogeni verso gli stessi posizionati nel Settore Gradinata Nord, condotta che determinava la sospensione della gara per quattro minuti;
6. al 97° minuto della gara, dal Settore Gradinata Sud, un bengala di media potenza sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara e la intrinseca pericolosità del lancio di materiale pirotecnico all’indirizzo di tifosi avversari, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 2.500,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Nord, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver lanciato, al 41° minuto del primo tempo, un bicchiere pieno di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. nell’avere, al 19° minuto del secondo tempo, un proprio sostenitore, scavalcato le barriere di recinzione del Settore Gradinata Nord, tentando di appropriarsi di una bandiera, prontamente fermato dalle Forze dell’Ordine prima di poter raggiungere il Settore Distinti Numerati riservato ai tifosi avversari;
4. nell’aver lanciato, al 19° minuto del secondo tempo, tre petardi di media potenza sul terreno di gioco, senza conseguenze;
5. nell’aver lanciato, dal 19° al 23° minuto del secondo tempo, due petardi e due fumogeni verso i tifosi avversari posizionati nel Settore Distinti Numerati, condotta che determinava la sospensione della gara per quattro minuti;
6. nell’aver lanciato, al 30° minuto del secondo tempo, un petardo di media potenza sul terreno di gioco, senza conseguenze;
7. nell’aver danneggiato, due casse audio poste in prossimità delle barriere di recinzione del Settore Gradinata Nord.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara e la intrinseca pericolosità del lancio di materiale pirotecnico all’indirizzo di tifosi avversari, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

GOLEMIC VLADIMIR (L.R. VICENZA)
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo la segnatura di una rete avversaria, a gioco fermo mentre tentava di raccogliere il pallone dalla porta e dopo aver ricevuto una spinta dall’avversario, reagiva colpendolo con un calcio di media intensità all’altezza del polpaccio, facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ARMELLINO MARCO (AVELLINO)
TALIA ANGELO (BENEVENTO)
CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)

PALMIERO LUCA (AVELLINO)
MECCARIELLO BIAGIO (BENEVENTO)
ZANON SIMONE (CARRARESE)