Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 20 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETÀ
AMMENDA € 800,00
CASERTANA
A) per avere i propri sostenitori lanciato durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco di cui uno causava il danneggiamento del manto erboso in prossimità della bandierina del
calcio d’angolo;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc fed., r. c.c. – documentazione
fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MARTIGNAGO RICCARDO (SORRENTO)
con il pallone non a distanza di gioco, colpiva volontariamente con un calcio alla gamba un calciatore avversario (r. Assistente Arbitrale n.1).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
BELLICH MARCO (JUVE STABIA)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
BLONDETT EDOARDO (SORRENTO)
FUSCO FRANCESCO (SORRENTO)