Juve Stabia, violazione CGS: le decisioni del Tribunale Federale Nazionale

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 2 dicembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3015/94 pf21-22/GC/blp del 3 novembre 2021 nei confronti dei sigg.ri D’Elia Vincenzo, Langella Andrea, Manniello Francesco, Improta Giovanni e della società SS Juve Stabia Srl,
la seguente decisione:

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 3 novembre 2021 a carico di:
– sig. D’Elia Vincenzo (Amministratore Unico e legale rappresentante, sino al 5 giugno 2020, della società SS Juve Stabia Srl):

a) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, e 31, commi 1 e 2, del CGS, per aver redatto e sottoscritto la relazione semestrale al 31/12/2019, comprensiva degli indicatori di controllo, della società SS Juve Stabia Srl, depositandola presso la sede legale del club per l’approvazione da parte dei soci Langella Andrea e Manniello Francesco, indicante dei crediti vs imprese controllate, collegate e controllanti pari a euro 697.500,00, derivanti da contratti di sponsorizzazione con alcune società riconducibili ai soci Langella Andrea e Manniello Francesco, iscritti nell’attivo circolante e qualificati come crediti esigibili (riscuotibili) entro i successivi 12 mesi e che invece hanno generato una perdita su crediti complessiva pari a euro 620.942,62 a seguito di accordi transattivi avvenuti nel mese di settembre 2020, a breve distanza dal conseguimento della Licenza Nazionale 2020/2021 avvenuta nel mese di agosto 2020, con le società nei cui confronti avrebbero dovuto essere incassati i crediti, determinando, per l’effetto, il raggiungimento di valori dell’Indicatore di Liquidità e di Patrimonializzazione in linea con il Manuale delle Licenze Nazionali 2020/2021 e quindi consentendo alla Società Juve Stabia Srl l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2020/2021;

– Langella Andrea (all’epoca dei fatti socio della società SS Juve Stabia Srl):

a) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, e 31, commi 1 e 2, del CGS, per aver approvato, in data 01/06/2020, la relazione semestrale al 31/12/2019, comprensiva degli indicatori di controllo, della società SS Juve Stabia Srl, indicante dei crediti vs imprese controllate, collegate e controllanti pari a euro 697.500,00, derivanti da contratti di sponsorizzazione con alcune società
riconducibili ai soci Langella Andrea e Manniello Francesco, iscritti nell’attivo circolante e qualificati come crediti esigibili (riscuotibili) entro i successivi 12 mesi e che invece hanno generato una perdita su crediti complessiva pari a euro 620.942,62 a seguito di accordi transattivi avvenuti nel mese di settembre 2020, a breve distanza dal conseguimento della Licenza Nazionale
2020/2021 avvenuta nel mese di agosto 2020, con le società nei cui confronti avrebbero dovuto essere incassati i crediti determinando, per l’effetto, il raggiungimento di valori dell’Indicatore di Liquidità e di Patrimonializzazione in linea con il Manuale delle Licenze Nazionali 2020/2021 e consentendo, quindi, alla Società Juve Stabia Srl l’iscrizione al campionato di Lega Pro;
b) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, e 31, commi 1 e 2, del CGS, per aver approvato, o comunque per aver omesso di vigilare sulla redazione e approvazione della situazione patrimoniale intermedia al 31/03/2020 da parte dell’Amministratore Unico Improta Giovanni indicante dei crediti vs imprese controllate, collegate e controllanti pari a euro 697.500,00, derivanti da contratti di sponsorizzazione con alcune società riconducibili ai soci Langella Andrea e Manniello Francesco, iscritti nell’attivo circolante e qualificati come crediti esigibili (riscuotibili) entro i successivi 12 mesi e che invece hanno generato una perdita su crediti complessiva pari a euro 620.942,62 a seguito di accordi transattivi avvenuti nel mese di settembre 2020, a breve distanza dal
conseguimento della Licenza Nazionale 2020/2021 avvenuta nel mese di agosto 2020, con le società nei cui confronti avrebbero dovuto essere incassati i crediti, determinando, per l’effetto, il raggiungimento di valori dell’Indicatore di Liquidità e di Patrimonializzazione in linea con il Manuale delle Licenze Nazionali 2020/2021 e consentendo, quindi, alla Società Juve Stabia Srl l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2020/2021;

– sig. Manniello Francesco (all’epoca dei fatti socio della società SS Juve Stabia Srl):

a) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, e 31, commi 1 e 2, del CGS, per aver approvato, in data 01/06/2020, la relazione semestrale al 31/12/2019, comprensiva degli indicatori di controllo, della società SS Juve Stabia Srl, indicante dei crediti vs imprese controllate, collegate e controllanti pari a euro 697.500,00, derivanti da contratti di sponsorizzazione con alcune società riconducibili ai soci Langella Andrea e Manniello Francesco, iscritti nell’attivo circolante e qualificati come crediti esigibili (riscuotibili) entro i successivi 12 mesi e che invece hanno generato una perdita su crediti complessiva pari a euro 620.942,62 a FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO seguito di accordi transattivi avvenuti nel mese di settembre 2020, a breve distanza dal conseguimento della Licenza Nazionale 2020/2021 avvenuta nel mese di agosto 2020, con le società nei cui confronti avrebbero dovuto essere incassati i crediti determinando, per l’effetto, il raggiungimento di valori dell’Indicatore di Liquidità e di Patrimonializzazione in linea con il Manuale delle Licenze Nazionali 2020/2021 e consentendo, quindi, alla Società Juve Stabia Srl l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2020/2021;
b) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, e 31, commi 1 e 2, del CGS, per aver approvato, o comunque per aver omesso di vigilare sulla redazione e approvazione della situazione patrimoniale intermedia al 31/03/2020 da parte dell’Amministratore Unico Improta Giovanni indicante dei crediti vs imprese controllate, collegate e controllanti pari a euro 697.500,00, derivanti da contratti di sponsorizzazione con alcune società riconducibili ai soci Langella Andrea e Manniello Francesco, iscritti nell’attivo circolante e qualificati come crediti esigibili (riscuotibili) entro i successivi 12 mesi e che invece hanno generato una perdita su crediti complessiva pari a euro 620.942,62 a seguito di accordi transattivi avvenuti nel mese di settembre 2020, a breve distanza dal
conseguimento della Licenza Nazionale 2020/2021 avvenuta nel mese di agosto 2020, con le società nei cui confronti avrebbero dovuto essere incassati i crediti, determinando, per l’effetto, il raggiungimento di valori dell’Indicatore di Liquidità e di Patrimonializzazione in linea con il Manuale delle Licenze Nazionali 2020/2021 e consentendo, quindi, alla Società Juve Stabia Srl l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2020/2021;

– sig. Improta Giovanni (Amministratore Unico e legale rappresentante, dal 5 giugno 2020, della società SS Juve Stabia Srl):

a) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, e 31, commi 1 e 2, del CGS, per aver redatto, sottoscritto e approvato la situazione patrimoniale trimestrale al 31/03/2020, comprensiva degli indicatori di controllo, della società SS Juve Stabia Srl, indicante dei crediti vs imprese controllate, collegate e controllanti pari a euro 697.500,00, derivanti da contratti di sponsorizzazione con alcune società riconducibili ai soci Langella Andrea e Manniello Francesco, iscritti nell’attivo circolante e qualificati come crediti esigibili (riscuotibili) entro i successivi 12 mesi e che invece hanno generato una perdita su crediti complessiva pari a euro 620.942,62 a seguito di accordi transattivi avvenuti nel mese di settembre 2020, a breve distanza dal conseguimento della Licenza Nazionale 2020/2021 avvenuta nel mese di agosto 2020, con le società nei cui confronti avrebbero dovuto essere incassati i crediti, determinando, per l’effetto, il raggiungimento di valori dell’Indicatore di Liquidità e di Patrimonializzazione in linea con il Manuale delle Licenze Nazionali 2020/2021 e quindi consentendo alla Società Juve Stabia Srl l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2020/2021;

– società SS Juve Stabia Srl:

a) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dai sigg.ri D’Elia Vincenzo e Improta Giovanni Amministratori e legali rappresentanti pro-tempore della società SS Juve Stabia Srl, all’epoca dei fatti;
b) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dai sigg.ri Langella Andrea e Manniello Francesco soci della società SS Juve Stabia Srl, all’epoca dei fatti;
c) per rispondere, a titolo di responsabilità propria, della violazione dell’art. 31, commi 1 e 2, del CGS, per quanto sopra specificato.

L’accordo ex art. 127 CGS – FIGC

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS – FIGC vigente, la Procura Federale, i sigg.ri D’Elia Vincenzo, Langella Andrea, Manniello Francesco, Improta Giovanni e la società SS Juve Stabia Srl, hanno depositato
accordi rimessi alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza il dott. Luca Scarpa per la Procura Federale e l’avv. Eduardo Chiacchio
per tutti i deferiti, che hanno confermato il contenuto dei raggiunti accordi; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 127, comma 3, CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara l’efficacia degli accordi e dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
– per il sig. Vincenzo D’Elia, mesi 4 (quattro) di inibizione;
– per il sig. Andrea Langella, mesi 4 (quattro) di inibizione;
– per il sig. Francesco Manniello, mesi 4 (quattro) di inibizione;
– per il sig. Giovanni Improta, mesi 4 (quattro) di inibizione;
– per la società SS Juve Stabia Srl, euro 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda.
Comunica alla società SS Juve Stabia Srl, che l’ammenda dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Dichiara la chiusura del procedimento. Così deciso nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del
Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.